Adempimenti per la Fruizione e la Sicurezza

Il presente documento disciplina le modalità di accesso, le regole di comportamento, la fruizione, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali che costituiscono il Sistema di gestione del Parco Archeologico dei Tauriani.
1. CONDIZIONI DI VISITA
Valgono le indicazioni e le disposizioni normative nazionali e regionali relative al contenimento della diffusione del COVID-19:
- È vietato l’accesso alle persone che hanno una temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi evidenti di contagio, quali tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena; risultati positivi o avuto contatto con persone positive negl’ultimi 14 giorni;
- È obbligatorio indossare la mascherina;
- È obbligatorio seguire le indicazioni prescritte nella cartellonistica anticovid
- È obbligatorio mantenere una distanza maggiore di 1 metro;
- È consigliato lavarsi frequentemente le mani;
- È importante ricordarsi di starnutire e tossire nella piega del gomito.
L’accesso dei visitatori all’interno del Parco è ammesso solo nelle ore di apertura. L’orario al pubblico verrà pubblicizzato sia alla reception che all’ingresso di tutti i siti del Parco nonché degli uffici turistici locali e nel web e nel sito istituzionale del Comune di Palmi, della Soprintendenza e della Città Metropolitana e del Gestore. In alcuni luoghi di particolare interesse storico, artistico e archeologico l’accesso dei visitatori è consentito solo con l’accompagnatore turistico.
- Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell’area dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l’ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte.
- La visita del sito richiede particolare attenzione a causa di ostacoli e dislivelli non eliminabili affinché i visitatori possano evitare eventuali situazioni di pericolo durante la permanenza, pertanto
è vietato:
- lasciare i bambini incontrollati senza la compagnia di adulti, salire sopra muri e strutture archeologiche, spostare tegole, laterizi, pietre o danneggiare in qualunque modo i ruderi, anche al fine della propria incolumità.
- raccogliere cocci, laterizi o altri materiali sparsi sul terreno;
- avvicinarsi al ciglio degli scavi o ad altri dislivelli, appoggiarsi a recinzioni e/o transenne, superare delimitazioni e recinti;
- la manomissione, il danneggiamento e l’uso improprio delle strutture del Parco (recinzioni, edifici e loro pertinenze, servizi igienici, cartellonistica e segnaletica in genere, etc.)
- raccogliere e/o danneggiare piante e frutti, introdurre animali senza guinzaglio e/o museruola;
- abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale.
- fotografare, videofilmare per scopi professionali, con droni, supporti stabili e/o flash. E’ vietata inoltre l’introduzione di metal-detectors. È ammessa la riproduzione fotografica a scopo amatoriale, turistico in osservanza delle disposizioni in materia con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui D. leg. N. 42/2004;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- l’accensione autonoma di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio. Sono, pertanto, vietati barbecue, torce, fornelli a gas e ad alcool; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale.
- l) produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo alla quiete dei luoghi.
- m) il campeggio libero in ogni sua forma; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dal Regolamento di Polizia Locale. E’ ammessa l’installazione temporanea di tende o piccole strutture mobili per attività connesse alla ricerca ed alla didattica curate direttamente dalla Soprintendenza Archeologica, dal Comune o dalle Università o Istituzioni scientifiche. Possono essere installate altresì strutture senza carattere di stabilità per attività previste per il laboratori didattici in attuazione del Piano di Gestione.
- n) È vietato collocare o affiggere mezzi di pubblicità o simili nel Parco Archeologico se non autorizzati dal Gestore.
- o) è rigorosamente vietato al pubblico toccare le cose esposte, dipinti murali, bolli sui mattoni, fumare, mangiare fuori dai luoghi allo scopo adibiti, e compiere qualsiasi atto che possa recare danno o mettere in pericolo i reperti, i manufatti, le cose esposte o recare disturbo agli altri visitatori.
- p) È vietato al pubblico trattenersi nel parco, dopo l’orario prescritto o durante la chiusura.
Norme generali di comportamento
- I visitatori devono rispettare i camminamenti predisposti all’interno del Parco, tenendo conto del distanziamento di un metro, evitando altresì di danneggiare la vegetazione, o cagionare a se stessi infortuni.
- Gli animali d’affezione sono ammessi, tuttavia dovranno essere introdotti al guinzaglio, muniti di apposita paletta per la rimozione delle deiezioni. Il transito a cavallo è consentito qualora vi siano organizzati degli eventi dove è compresa la loro presenza o partecipazione. Non è consentito lasciare animali incustoditi.
- L’accesso alle aree del Parco di titolari di attività mobili commerciali, artigianali o simili, è consentito in occasione di eventi o sagre, per le quali viene richiesta la loro collaborazione;
- La circolazione dei mezzi motorizzati all’interno del Parco è regolata da modalità previste dal presente regolamento, è comunque consentita solo per l’accesso alle aree a parcheggio, salvo quanto previsto al successivo punto 6.
- Per la gestione del Parco, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il soggetto autorizzato può accedere all’interno dell’area con motoveicoli e autoveicoli, per l’espletamento dei compiti affidati. Sono autorizzati altresì l’uso di eventuali hoverboard, monopattini e biciclette, con caratteristica di cui al D.M. 2 maggio 2001 n. 277, esclusivamente fornite in noleggio dalla direzione del Parco.
- è altresì garantito l’accesso alle aree archeologiche ai mezzi elettrici per il trasporto dei disabili.
- Ogni cittadino è responsabile dei danni o incidenti di qualsiasi natura arrecati personalmente, a se stesso o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
VISITE GUIDATE AL PARCO
- I gruppi, e Scuole, per la visita al parco archeologico, sono invitati a inviare una comunicazione scritta con tutti i dati necessari, indicando se si voglia ricorrere o meno al servizio guida, (entro 7 gg. dalla data prevista) all’indirizzo mail movimento@sanfantino.org
L’Ente gestore provvederà al corretto svolgimento della stessa.
La comunicazione è OBBLIGATORIA e NECESSARIA al fine di una più accurata organizzazione e conoscenza dei dati di visita.
Gli Enti pubblici e il Gestore del parco declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da imperizia o comportamenti contrari al presente regolamento, riservandosi eventuali azioni sanzionatori e/o legali, per gravi trasgressioni e danneggiamenti ai monumenti, alle emergenze archeologiche e agli impianti.
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento vengono rispettate le disposizioni di legge dello Stato in materia di fruizione nelle aree archeologiche, servizi museali e dei beni soggetti a tutela, le leggi regionali sul pubblico servizio dei musei e ogni altra norma che abbia riferimento al funzionamento e all’attività dei Parchi.